BONUS FACCIATE

Il BONUS FACCIATE è valido per tutti gli edifici di qualsiasi categoria catastale ubicati nelle zone A e B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

In sintesi il bonus facciate prevede:

− detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020,

− la detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi,

− non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione. 

La detrazione spetta per gli interventi: 

− di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, 

− su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura,

− influenti dal punto di vista termico sulle strutture opache della facciata o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Possono accedere:

− le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,

− gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,

− le società semplici,

− le associazioni tra professionisti,

− i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). 
 

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Il Tecnico Competente in Acustica (TCA), secondo la Legge n° 447 del 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, è la figura professionale idonea a effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le relative attività di controllo. 

Il DLgs 42 all’art. 21 indica che è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un nuovo elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica. 

Secondo quanto stabilito dal DLgs 42, la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica

L’elenco nazionale denominato ENTECA (Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica) è stato pubblicato online il giorno 10 dicembre 2018.

È possibile accedervi da questo link diretto: https://agentifisici.isprambiente.it/enteca/home.php

NOVITÀ' CERTIFICAZIONE ENERGETICA A.P.E. 2018

Per quanto concerne l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) per il 1° Gennaio 2018, con l’approvazione del decreto n. 2456 dell’8 marzo 2017, sono previste importanti novità:

1. il soggetto certificatore dovrà depositare la planimetria catastale dell’edificio contestualmente alla registrazione dell’APE stesso presso il Catasto Energetico Edifici Regionale, in modo da consentire l’adeguamento del suddetto Catasto. Il committente dovrà perciò munirsi di planimetria catastale o richiederla ad tecnico iscritto al proprio albo professionale abilitato al prelievo della planimetria catastale stessa;


2. è stata eliminata la previsione di allegare all’Attesto di Prestazione Energetica una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex artt 19 e 47 DPR 445/2000), dal momento che la stessa dichiarazione è già inserita nel modello di Attestato approvato con decreto n.176/2017;


3. sarà possibile prevedere la possibilità di utilizzare un’unica targa energetica per più unità immobiliari negli stessi casi per i quali è prevista la possibilità di redigere un unico Attestato di Prestazione Energetica.

NUOVA NORMATIVA EX LEGGE 10 DECRETO N. 2456 DEL 08/03/2017

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La Regione Lombardia ha approvato il Decreto n. 2456 del 08/03/2017 avente per oggetto "Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica", che modifica ed integra il recente Decreto 176 del 12/01/2017.

Il nuovo Decreto ha provveduto a sostituire le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici ed il relativo allegato B, entrambi allegati al decreto n. 176 del 12.1.2017, con le “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica” e con il relativo allegato B “Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica”.

Una delle modifiche apportate dal decreto riguarda la valutazione del coefficiente medio di scambio termico (H’T).

In particolare, nel caso di ristrutturazione importante di 2° Livello i requisiti di prestazione energetica da verificare si riferiscono alle caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni di componenti dell’involucro dell’edificio oggetto di intervento e al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) per tutte le intere superfici sulle quali insiste l’intervento; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l’intervento riguarda una porzione della falda dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera falda;

- se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera parete verticale opaca esposta a nord;

- se l’intervento riguarda una porzione di parete verticale esposta a sud ed una porzione di parete verticale esposta a ovest, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) è unica e determinata considerando l’intera parete esposta a sud e quella ad ovest.

Inoltre, il decreto distingue le seguenti casistiche:

- nel caso in cui in cui le parti opache e trasparenti costituenti l’involucro oggetto dell’intervento siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico, occorre considerare entrambe le porzioni ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione

- qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell’H’T deve essere seguita solo sulla parte su cui si interviene

- nel caso di intervento su entrambe le porzioni, opaca e trasparente, la verifica va condotta sull’intera struttura comprensiva di elementi opachi e trasparenti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi

- nel caso in cui la superficie fosse comune a più unità immobiliari (es. pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all’unità nella quale si sta effettuando l’intervento.

NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (DM 3 agosto 2015 )

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In estrema sintesi il Documento stabilirà un metodo finalizzato alla determinazione delle misure (definite strategie antincendio) idonee a minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili, da adottare per la progettazione antincendio di un’attività soggetta, garantendo gli obiettivi primari di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Un UNICO TESTO ORGANICO E SISTEMATICO utile a regolamentare tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, mediante un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che supera l’articolata e complessa stratificazione di norme, è il prosieguo del processo di semplificazione e l’ammodernamento dei principi regolatori.

Il Codice dunque renderà i professionisti assolutamente protagonisti assegnando loro la responsabilità della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare. Il tutto, finalizzato a rivoluzionare la burocrazia e a semplificare decisamente l’iter relativo alla prevenzione incendi portandosi sempre più vicino alla conclusione il progetto di “semplificazione” iniziato già con il DPR.151.

OBIETTIVI

- Semplificare la progettazione antincendio

- Adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili;

- Fare in modo che le norme di VVF si occupino solo di “antincendio”;

- Disporre di un testo unico chiaro e completo che vada a sostituirsi ad innumerevoli regole tecniche;

- Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni

- Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio.

Per ottenere tali risultati il documento su basa sui principi di:

- Semplicità: ove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;

- Flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto, sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali e sono definiti metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio;

- Standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;

- Generalità: le metodologie di progettazione antincendio possono essere applicate a tutte le attività;

Inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti, sveglie o dormienti.

Tale impostazione permetterà di effettuare una progettazione con un approccio logico, non più prescrittivo ma prestazionale, ed il professionista avrà la libertà di effettuare scelte e soluzioni risolutive equivalenti e più idonee per essere contestualizzato al progetto specifico.

APPLICAZIONE DEL CODICE

E’ opportuno precisare che il T.U. avrà una valenza per le attività prive di Regola Tecnica Verticale (RTV) per le quali si rimanda ai D.M. specifici. Esso è applicabile comunque alle:

- Nuove Attività;

- Attività esistenti

Dunque il codice rappresenterà una Regola Tecnica Orizzontale che conterrà delle nuove regole generali per la progettazione antincendio.

Entrando più nello specifico il codice SI APPLICHERÀ direttamente alle attività soggette a controllo VVF – DPR n.151/2011:

att. 9,14,27-40,42-47,50-54,56-57,63-64, 70, 75(Depositi mezzi rotabili),76: Officine…; Impianti...; Stabilimenti...; Depositi…; Falegnamerie…; Attività Industriali ed Artigianali...;

Esso invece NON SI APPLICAHERÀ alle attività: 1-8. 10-13, 15-26, 41, 48-49, 55, 58-62, 65-69, 71-75, 77-80.

Quindi riassumendo si applica ad attività soggette non normate, può essere di riferimento per attività non soggette, siano esse di nuova realizzazione o adeguamento dell’esistenti.

E’ opportuno mettere in evidenza che NULLA CAMBIA PER I PROCEDIMENTI di prevenzione incendi, e NON SONO PREVISTI OBBLIGHI PER LE ATTIVITA’ GIA’ IN REGOLA CON IL DPRO n. 151/2011.

RISPARMI

Inizialmente, sicuramente, ci saranno delle difficoltà affinché il nuovo Codice di prevenzione incendi venga applicato ed apprezzato e necessita di un periodo di rodaggio. Sicuramente è da evidenziare una riduzione di testi e decreti obsoleti, superati e non più facilmente applicabili, inoltre, La misurazione dei risparmi sugli oneri regolatori verrà predisposta dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Dalle prime simulazioni effettuate si riesce ad evidenziare un risparmio medio di oltre il 10% sui costi strutturali della sicurezza antincendio.

RINNOVI BONUS RISTRUTTURAZIONE, ECOBONUS 2017 E NUOVO SISMA BONUS

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Proroghe ed aumento delle agevolazioni per gli interventi sulla casa: la Legge di bilancio conferma sia il bonus sulle ristrutturazioni e sull’acquisto di mobili, che l’ecobonus, quest’ultimo addirittura sino al 2021. A queste agevolazioni va ad aggiungersi il nuovo sismabonus, una detrazione Irpef per le spese sostenute per adeguare gli immobili che ricadono in zone ad alta pericolosità sismica. Ma andiamo per ordine e facciamo chiarezza su vecchi e nuovi bonus sulla casa.

Bonus ristrutturazione 2017

Il bonus ristrutturazione consiste in una detrazione dall’Irpef dei costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Le spese per la ristrutturazione, in particolare, sono detraibili al 50% dalle imposte (ad esempio, chi spende 10.000 euro ne può detrarre 5.000 dall’Irpef dovuta), in 10 quote annuali dello stesso importo, sino ad una soglia massima di 96.000 euro. La detrazione scadrà il 31 dicembre 2017; in seguito, se non sarà prorogata o resa definitiva, tornerà al vecchio ammontare del 36%.

Bonus mobili 2017

Prorogato a tutto il 2017 anche il bonus per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici per le abitazioni da ristrutturare, mentre non è stato al momento confermato, per l’anno 2017, il bonus mobili spettante alle giovani coppie (in cui almeno un componente non abbia superato i 35 anni di età) per l’acquisto della prima casa.

L’agevolazione consiste nella detrazione Irpef del 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici, entro un limite massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire in 10 rate di pari importo; il bonus è cumulabile col bonus ristrutturazione.

Ecobonus 2017

L’ecobonus consiste in una detrazione dovuta per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. In particolare, l’agevolazione consiste nella detrazione Irpef del 65% dei costi sostenuti per migliorare le prestazioni energetiche di un immobile; la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, sino a un limite massimo di:

- 30.000 euro, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

- 60.000 euro, per le opere di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti, e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);

- 100.000 euro, per gli interventi di riqualificazione energetica globale.

Dal 2017, se l’intervento interesserà l’intero involucro dell’edificio, il contribuente potrà ottenere delle detrazioni più alte, pari:

- al 70% dei costi, se gli interventi avranno un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio;

- al 75% dei costi, se il lavoro sarà finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Sismabonus

Si aggiunge alla triade dei bonus sulla casa un nuovo incentivo, il cosiddetto sismabonus: si tratta di una detrazione che potrà andare dal 50% all’85% dei costi sostenuti per adeguare alle misure antisismiche gli immobili situati in zone ad alto rischio di terremoto.

Il tetto massimo di spesa sul quale potrà essere applicata la detrazione sarà pari a 96.000 euro. La detrazione potrà salire al 70% o all’80%, a seconda della classe di rischio ottenuta grazie agli interventi e sino all’85% se i lavori riguarderanno un intero condominio.

PROBLEMI DI CONDENSA DOPO LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI? ECCO PERCHÉ..

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Sempre più frequenti risultano essere i problemi di umidità all'interno degli appartamenti soprattutto quando avviene la sostituzione dei serramenti esterni, che può essere la prima causa del formarsi delle muffe.

In inverno gli ambienti riscaldati hanno un eccessivo contenuto di vapore (prodotto da attività come dormire, cucinare, fare la doccia o con le normali attività domestiche) rispetto all'esterno, tale differenza di pressione causa la migrazione del vapore da dentro a fuori attraverso i muri. Ecco perché le temperature dei muri interni devono stare sopra alla cosiddetta temperatura di rugiada per evitare condensa sui muri e quindi muffe sulle superfici.

Se un muro è poco isolato, o ci sono ponti termici (ad esempio un pilastro in cemento armato), e la temperatura superficiale dei muri scende sotto un certo valore, ecco che la formazione di condensa è assicurata.

I vecchi infissi facevano stare al freddo per la loro scarsa tenuta, ma proprio grazie agli spifferi assicuravano un lento ma costante ricambio dell’aria interna e uno smaltimento dell’umidità della casa, cosa che ora non avviene più. I serramenti nuovi infatti bloccano gli spifferi, (e la bolletta ringrazia!) causando perciò un aumento del grado di umidità interno.

Quali rimedi adottare?
Ridurre l’umidità interna degli ambienti: con una corretta areazione degli ambienti l’umidità interna diminuisce. La cosa migliore è creare corrente aprendo porte e finestre collocate una di fronte all’altra, per pochissimi minuti. L’aria interna, umida, uscirà molto rapidamente e l’aria esterna, più asciutta, “asciugherà” gli ambienti interni.

Quindi bisogna ricordarsi di:
- ventilare più frequentemente gli ambienti
- aprire completamente la finestra dopo aver fatto la doccia o dopo aver cucinato
- cambiare l’aria al risveglio
evitare di stendere la biancheria umida in casa.

NUOVO CONTO TERMICO DAL 31 MAGGIO 2016

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Il nuovo conto termico 2016 entrerà in vigore il 31 maggio introducendo diverse novità: da un lato gli interventi agevolabili e dall’altro le pratiche per l’accesso agli incentivi.

Gli incentivi erogati con il conto termico 2016 andranno a coprire fino al 40% o al 65% della spesa per:

- isolamento termico delle superficie opache delimitanti un locale climatizzato (cappotto)

- sostituzione dei serramenti

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

- installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

- sostituzione del vecchio scaldabagno elettrico con scaldabagno a pompa di calore

- installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento (tende, persiane, veneziane, tapparelle, zanzariere, tende a rullo…).

- installazione di sistemi domotici per migliorare l’efficienza domestica

Non c’è una data di scadenza per il conto termico, infatti questo provvedimento non è aggiornato anno per anno (per esempio, conto termico 2015 – conto termico 2016 – conto termico 2017…). Il GSE ha messo a disposizione 900 milioni di euro e con i trend dei dati di vendita di stufe a pellet e caldaie a biomassa, si stima che questa somma possa incentivare l’acquisto di apparecchi riscaldanti per almeno i prossimi dieci anni. In altre parole, il conto termico finisce quando terminano gli incentivi e stando alle stime dello stesso GSE questo dovrebbe avvenire intorno al 2024.

Per l'accesso agli incentivi il soggetto responsabile inoltra domanda al GSE utilizzando la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il Portaltermico. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile la scheda-domanda sul portale del GSE.

La domanda deve indicare in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento e deve essere firmata dal soggetto responsabile.

APPROVATA LEGGE DI STABILITÀ 2016

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La manovra per il 2016 è finalmente legge!

Di seguito riportiamo le principali misure presenti nella versione definitiva della legge di Stabilità per il 2016, di interesse per cittadini, professionisti ed imprese.

ECOBONUS 65%, DETRAZIONI 50% E BONUS MOBILI

Confermata la proroga fino al 31 dicembre 2016 sia dell’ecobonus del 65% per il miglioramento energetico degli edifici che della detrazione del 50% per le ristrutturazioni.

Introdotta la possibilità per i soggetti che si trovano nella “no tax area” (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel 2016, fino a 16.000 euro.

CANONE RAI E FONDO PER L’INNOVAZIONE

Il canone RAI per il 2016 è fissato nella misura di 100 euro (rispetto a 113,50 euro dovuti per il 2015). Si introduce una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone suddiviso in 10 rate.

IMU

Sono esentati dal pagamento dell’Imu:

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali - iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
- i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti
- i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso
Inoltre, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo dell’esenzione, introdotta al Senato) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante (colui che dà in comodato) possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato.

TASI

Viene abolita la Tasi sull’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio), anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile ad abitazione principale.

Si dispone un’aliquota ridotta per gli immobili-merce e si estende l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli immobili all’estero (IVIE).

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI NUOVI

Prevista una detrazione Irpef del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva sull’acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

LEASING PRIMA CASA

Viene introdotta la locazione finanziaria per le abitazioni in via sperimentale per 5 anni, dal 2016 al 2020.

Sono deducibili ai fini IRPEF nella misura del 19% i canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché il costo di acquisto dell’immobile all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.

Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini Irpef è dimezzato (massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

SGRAVI CONTRIBUTIVI

Previsto per il settore privato uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016.

Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

 

PRATICHE EDILIZIE: COSA SONO? QUANDO SERVONO?

COSA SONO ?

Le pratiche edilizie sono un insieme di documenti richiesti dagli enti amministrativi locali (catasto, municipio, comune e regione) senza i quali non si può effettuare l’intervento edilizio sul proprio immobile (ristrutturazione appartamenti, realizzazione nuove costruzioni, cambiamenti di destinazione, successioni, ecc.).

COME SI FANNO ?

Dopo aver effettuato un'indagine accurata, sia sotto l'aspetto urbanistico che edilizio locale, vengono predisposti una serie di elaborati tecnici e relazioni di dettaglio atti ad ottenere l'autorizzazione per procedere alla costruzione/ristrutturazione di un edificio.

CHI LE REDIGE ?

Le pratiche edilizie devono essere redatte da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito), iscritto ad un ordine/collegio professionale.

QUALI SONO LE DIVERSE PRATICHE EDILIZIE ?

Edilizia libera con obbligo di comunicazione (CIL)

E’ per le piccole manutenzioni ordinarie (ad esempio rifacimento pavimentazioni o finiture spazi esterni, installazione pannelli solari senza accumulo, posa gazebi, ecc..), può compilarla e presentarla in Comune direttamente il committente (non ha bisogno della firma del professionista)

Edilizia libera con obbligo di comunicazione con asseverazione (CILA)

E’ per gli interventi di manutenzione straordinaria  (ad esempio aperture porte, spostamento di pareti interne o comunque  tutti gli interventi necessari per rinnovare o sostituire parti di unità immobiliari, sempre che non riguardino le parti strutturali o modifica di volumi o superfici), deve essere firmata e presentata da un professionista.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

E’ per gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino anche parti strutturali dell'edificio, interventi di frazionamento o l'accorpamento di una unità immobiliare in due o più distinte unità mediante l'esecuzione di opere "interne",  interventi di ampliamento di fabbricati all'interno della sagoma esistente che non determinino volumi funzionalmente autonomi, varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e realizzazione di parcheggi. Questa tipologia di pratica deve essere firmata e presentata da un professionista.

Denuncia di inizio attività (DIA)

In Regione Lombardia è libera la scelta tra DIA e permesso di costruire per qualunque opera, salvo un caso particolarissimo: i cambi d'uso di immobili, anche senza opere edilizie, per creare luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali. Per i tipi di intervento si faccia riferimento a quelli descritti nel permesso di costruire. Anche questa tipologia di pratica deve essere firmata e presentata da un professionista.

Permesso di costruire (Pdc)

E’ per gli interventi  edilizi più consistenti, come quelli di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica; per nuova costruzione non si intende solo la ricostruzione su area libera, ma anche la modificazione del preesistente, tanto radicale da snaturare completamente la precedente consistenza e tale da determinare la produzione di un oggetto completamente diverso e nuovo in considerazione dell'entità delle modifiche. E’ utilizzato inoltre per tutti quei progetti in cui sono richieste le autorizzazioni di altri enti, quali: Asl, Vigili del fuoco, Soprintendenza dei beni architettonici, ecc..

Anche questa tipologia di pratica deve essere firmata e presentata da un professionista.

 

AMIANTO: CHIARIMENTO SCADENZA 17/01/2016

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A seguito di numerose richieste di chiarimento relativamente alla scadenza del 17/01/2016 per lo smaltimento dell’amianto in Regione Lombardia, abbiamo deciso di interpellare gli enti preposti (comuni e Asl), in modo da poter far chiarezza sull’argomento.

Ad oggi non esiste alcun termine temporale perentorio per la bonifica delle coperture contenenti amianto, in quanto le tempistiche sono dettate dallo stato di conservazione delle lastre (lo stato di conservazione viene definito tramite il calcolo dell’indice di degrado).

La tanto citata scadenza del 17/01/2016 deriva dal tempo (dieci anni dall'approvazione del PRAL) che la Regione Lombardia si era data per raggiungere l'obiettivo di bonificare dall'amianto tutto il territorio regionale. A tutt'oggi comunque rimane solo un obiettivo, non un obbligo sanzionato, in quanto questa data si riferiva alla scadenza del PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia ).

Per quanto riguarda gli attuali obblighi normativi si precisa che:

1. la data di scadenza per la bonifica dell'amianto deriva dalla valutazione dello stato di degrado del singolo manufatto (DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 13237 DEL 18/11/2008 - all. A): per cui nasce l'obbligo di

- rimuovere subito se la superficie degradata supera il 10%,

- rimuovere entro un anno se l'Indice di Degrado risulta maggiore o uguale a 45,

- bonificare (rimuovere, incapsulare, installare sovracopertura) entro tre anni se ID tra 25 e 44,

- nessun intervento obbligatorio (ma con rivalutazione biennale dell'ID) se ID inferiore o uguale a 24.

2.  l'obbligo di calcolare l'ID della copertura deriva, come detto sopra, dal DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 13237 DEL 18/11/2008 - all. A :

"Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l’ intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado.

Il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare."

3. sanzioni: la Regione Lombardia, a tutt'oggi, non ha previsto sanzioni, se non quella per la mancata segnalazione della presenza di amianto (mancata adesione al censimento) (Legge regionale 29 settembre 2003 n. 17 art. 8 bis comma 1 e Delib. Giunta Reg. n° IX/4777 del 30/01/2013).

L'Ente preposto alla verifica dell'attuazione del Piano Regionale Amianto Lombardia è il Comune: "Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell’amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all’ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l’ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute" (Legge regionale 29 settembre 2003 n. 17 art. 8 bis comma 3). 

All'esito della valutazione, il Sindaco potrebbe emettere un'Ordinanza Sindacale di bonifica del manufatto.

ECOBONUS: DETRAZIONI 65% SULLE RIQUALIFICAZIONI, CONFERMATE PER IL 2016

Nell’ultimo articolo del blog abbiamo trattato del cambio di normativa per quanto concerne la certificazione energetica (APE); rimanendo all’interno del campo della riqualificazione energetica vediamo ora di come le detrazioni fiscali pari al 65% sugli interventi di riqualificazione energetica (in scadenza al 31 Dicembre del 2015) verranno estese anche per tutto il 2016, con l’aggiunta di alcune novità.

Tra le pieghe delle ultime dichiarazioni di Renzi, rilasciate al margine della riunione sulla Nota di aggiornamento del Def, ci sono importanti notizie per l'edilizia.

Sembra infatti certa la proroga dell'ecobonus del 65% per il 2016, mentre ancora da confermare l'estensione delle detrazioni al 50% per le ristrutturazioni. Ma sono anche altre le novità in cantiere

Sono 2 i punti di rilievo emersi dalle lunghe riunioni governative di queste ore in materia di detrazioni in edilizia (strumenti fondamentali per tenere a galla il settore dell’edilizia in questo periodo):

1. È ormai definitiva la certezza sulla conferma anche per il 2016 dell’Ecobonus 65% (il credito di imposta per gli interventi di risparmio energetico).

2. Non è ancora certa la conferma piena del Bonus 50% per le ristrutturazioni abitative semplici.

Tuttavia il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, sta lavorando alacremente insieme al suo team tecnico in questa direzione, con l’obiettivo virtuoso di un ampliamento ulteriore: da una parte il Bonus Mobili esteso anche alle giovani coppie in affitto, dall’altra l’estensione dell’Ecobonus ai condomini e alle imprese con l’aggiunta di una strumentazione di certificazione energetica che consentirebbe alle imprese di anticipare risorse e progetti per gli interventi di riqualificazione e ai condomini di pagare gli investimenti in bolletta energetica, “incamerando” senza esborso finanziario i benefici del minor consumo energetico.

Nelle scorse settimane era emersa anche l’idea di legare il meccanismo dell’Ecobonus 65% per il risparmio energetico al grado di risultati raggiunti in termini di efficientamento energetico. 

NUOVA CERTIFICAZIONE ENERGETICA: Nuove classi energetiche per gli edifici

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All’interno del blog del sito abbiamo recentemente parlato del cambio di normativa sull’efficienza energetica in Regione Lombardia, andremo ora a vedere che gli  effetti del cambio di normativa riguarderanno però anche la certificazione energetica (APE): difatti saranno rivoluzionate le classi energetiche degli edifici.

Qual è la novità più importante?

Prima di tutto, rispetto alle precedenti, le nuove linee guida per la certificazione energetica introducono nuovi indicatori. Nel Nuovo APE Unico, infatti, sono indicate, oltre alla classe energetica basata sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, anche la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, al netto del rendimento degli impianti presenti.
Nel Nuovo APE unico sono previsti indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile. Sono indicate le fonti, rinnovabili e non rinnovabili, utilizzate per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’immobile.

La classe energetica di un edificio sarà determinata sulla base di un indice di prestazione globale non rinnovabile dell’edificio, attraverso il confronto con una scala di classi prefissate, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di prestazione energetica definito.

Le classi energetiche saliranno da 7 a 10 (si veda immagine soprastante): dalla meno efficiente (Classe G) alla migliore (Classe A4).

La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento, calcolato ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi e impianti standard dell’edificio di riferimento. Tale indice è posto come separazione tra Classe B e Classe A1.

Tra le novità più rilevanti rispetto alla vecchia procedura va citata la necessità di calcolo puntuale dei ponti termici, anche per gli edifici esistenti (in precedenza questo calcolo era riservato alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni). Questo significa che l’effetto delle discontinuità geometriche e materiche dell’involucro non può più essere computato con un incremento forfettario delle trasmittanze, ma richiede l’inserimento delle trasmittanze lineiche e delle lunghezze di ciascun ponte termico.

Questo approccio comporta un onere computazionale decisamente maggiore ma consente una valutazione molto più precisa del consumo energetico.

 

EFFICIENZA ENERGETICA 2015: Nuova normativa per la Regione Lombardia

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Siete pronti per una da tempo annunciata rivisitazione del mondo dell’efficienza energetica in edilizia..? Ebbene ora ci siamo, in Regione Lombardia con l’entrata in vigore del la D.g.r. 17 luglio 2015 n. X/3868 e del decreto 6480 del 30 luglio 2015, finalmente le normative regionali e quella nazionale tenderanno a convergere sia in termini di metodo di calcolo che di requisiti minimi, anche se ai noi persisteranno ancora alcune piccole differenze.

Vediamo ora in breve quali sono i principali cambiamenti:

Dal 1 gennaio 2016 entreranno in vigore differenti parametri e nuovi limiti di legge da rispettare e sarà introdotto un nuovo concetto: l’edificio di riferimento.

La  novità più importante è l’introduzione del concetto di “edificio di riferimento”, ossia un edificio identico a quello di progetto o reale in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

Secondo le nuove regole occorrerà effettuare 2 calcoli:

- calcolo della prestazione energetica dell’edificio di riferimento;
- calcolo della prestazione energetica dell’edificio reale, che sarà confrontato con il relativo edificio di riferimento.

Lo scopo è quello di avere un riferimento per calcolare una serie di limiti che gli edifici dovranno rispettare, a seconda che si tratti di edifici sottoposti a ristrutturazione o a riqualificazione energetica.

Inoltre il decreto definisce le varie tipologie di intervento sugli edifici, con l’individuazione di: nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, ristrutturazione importante (di primo livello e di secondo livello) e riqualificazione energetica.

L’edificio di riferimento servirà per stabilire il consumo energetico massimo di un nuovo edificio o di un edificio sottoposto a ristrutturazione importante di primo livello (coinvolgente più del 50% della superficie disperdente lorda). A partire dal 1 gennaio 2016 in Regione Lombardia tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello dovranno essere “edifici ad energia quasi zero” (art. 6.13 decreto 6480 del 30 luglio 2015), ovvero rispettare le prescrizioni del decreto stesso oltre a quelle del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 sull’uso di fonti rinnovabili.

Una nuova tipologia di verifica riguarda poi le ristrutturazioni importanti di secondo livello (coinvolgenti più tra il 25% ed il 50% della superficie disperdente lorda), per le quali è previsto il rispetto del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per l’intera porzione dell’involucro oggetto di intervento.

Altre situazioni di intervento sull’involucro non comprese nei casi precedenti sono considerate riqualificazione energetica e  prevedono come principale verifica il rispetto dei valori di trasmittanza massima.

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è che anche gli interventi sul solo intonaco, purché coinvolgano almeno il 10% della superficie lorda complessiva dell’edificio, sono soggetti all’obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica.