Se devi ristrutturare o anche solo spostare delle pareti interne dei presentare una pratica di autorizzazione al comune e poi al catasto. Regolarizzati, non rischiare di perdere le detrazioni fiscali destinate alla ristrutturazione edilizia.

Lo studio si occupa sia di piccole modifiche che di nuove costruzioni o di interventi di ristrutturazione globale.

PRATICHE EDILIZIE

Pratiche edilizie comunali per il controllo e rilascio delle autorizzazioni necessarie per realizzare delle opere su un fabbricato / unità immobiliare esistente o per creare nuovi fabbricati, unità immobiliari, aree verdi o quant’altro.  Esse  sono studiate per far rispettare i regolamenti di urbanizzazione che il comune mette in atto; si basano sul regolamento edilizio comunale, sul regolamento d’igiene e le norme attuative riferite al P.G.T.

Le pratiche si differenziano in base alle opere che si devono effettuare sull’unità immobiliare, manutenzioni straordinarie, nuove costruzioni, ampliamento o ristrutturazione. Le uniche opere che non necessitano di pratica comunale sono le manutenzioni ordinarie.

Le pratiche si differenziano in:

- P.C. (permessi di costruire);
- S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività);
- C.I.L.A. (comunicazione di inizio lavori asseverata).

Oltre ai titoli edilizi sopra citati, a seconda della tipologia delle opere in progetto e del contesto dove si trova l’immobile, potrebbe essere necessario integrarli con ulteriori pratiche quali autorizzazioni paesaggistiche ed autorizzazione dei beni colturali (Soprintentenza). Purroppo queste pratiche integrative comportano il rilascio di permessi da parte di enti che hanno tempi di risposta anche di alcuni mesi.

Prezzo

Lo STUDIO TECNICO BONINI  redige Pratiche Edilizie in tutta Lombardia a partire da 599 € tutto incluso (IVA e tasse). Gli unici costi non inclusi nell’offerta sono i diritti di segreteria utili alla presentazione della pratica edilizia al Comune di competenza (di solito variano tra i 100 ei 150 €).

Come funziona

- contattaci ed un tecnico di risolverà i tuoi quesiti e ti chiederà le caratteristiche dell’immobile e le opere che vorresti realizzare;

- se l’intervento ci risulterà fattibile, ti verrà formulato immediatamente un preventivo per la redazione della pratica;

- se il preventivo sarà di tuo gradimento ti verranno richiesti i dati utili alla redazione della pratica;

- fisseremo un sopralluogo (anche di sabato o in orario serale) a seconda dei tuoi impegni dove effettueremo un accurato rilievo geometrico e fotografico dell’immobile;

- a fine sopralluogo ti verrà richiesto di fornire se disponibili i dati e i documenti utili alla redazione della pratica ovvero copia delle eventuali precedenti pratiche edilizie, visura o planimetria catastale, carta di identità e codice fiscale degli intestatari dell’immobile e dati dell’impresa edile che effettuerà i lavori;

- dopo aver raccolto i dati ed i documenti necessari produrremmo la pratica edilizia più consona al tuo progetto e nel più breve tempo possibili la consegneremo all’Ufficio tecnico del Comune di competenza;

- ultimati i lavori manderemo in Comune la fine lavori.

Tempistiche

Lo studio grazie ad un organizzazione impeccabile può produrre e consegnare la pratica edilizia in soli 5 giorni lavorativi dal sopralluogo o dalla consegna di tutti i dati utili alla redazione della pratica edilizia stessa. Ovviamente non è possibile rispettare le tempistiche se per la pratica è necessario ottenere ulteriori permessi da parte di enti specifici (autorizzazioni paesistiche, sismiche beni culturali).

Detrazioni fiscali

Attenzione che per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste per la ristrutturazione, in caso di due o più imprese presenti in cantiere, è obbligatorio il coordinamento della sicurezza (D.lgs81/2008). Lo studio si occupa ovviamente anche di questo, visita l’apposita pagina sulla sicurezza cantieri.

P.C. (Permesso di costruire)

Il permesso di costruire è un'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica.
In linea generale le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica di un certo rilievo sono quasi sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire.
Il permesso di costruire, è stato introdotto nell'ordinamento nazionale dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia di cui alla legge 10/77 (cosiddetta Legge Bucalossi) e della licenza edilizia di cui alla legge 1150/42 art. 31.
La competenza concorrente in materia urbanistico/edilizia tra stato e regioni, ha poi spinto molte amministrazioni regionali a legiferare sul tema con norme tendenti a regolarne l'ambito di applicazione.
Il permesso di costruire è richiesto dai soggetti che hanno titolarità ad effettuare gli interventi che non sono soggetti a procedure semplificate e - generalmente - è soggetto al pagamento di oneri concessori (analogamente al precedente istituto della concessione edilizia).

Quando richiedere il Permesso di Costruire:
Il permesso di costruire deve essere presentato per tutte quelle opere che non rientrano nella DIA art.22 del D.P.R. 380/01. Quindi per le nuove edificazioni ed ampliamenti che non usufruiscono del Piano Casa. O per la suddivisione in due o più unità di un'unità immobiliare. Esso è equiparato ad una ristrutturazione, tuttavia a livello comunale si considera un aumento del carico urbanistico, in quanto si presume che là dove abita una famiglia ne abiteranno due. A volte è possibile presentare una "Dia in sostituzione del PdC"

SCIA (Segnalazione certificata di inizio attivitĂ )

La SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) sostituisce la DIA (Denuncia Inizio Attività) e semplifica l'iter permettendo di realizzare i lavori dal giorno della presentazione al comune.  La DIA era usata in edilizia per numerosi tipi di interventi tra cui la ristrutturazione di appartamenti, la demolizione e ricostruzione di edifici, il risanamento ed il consolidamento edilizio. Oggi alcuni di questi interventi possono essere effettuati con C.I.A.L. (Comunicazione di inizio attività edilizia libera, art. 6 del DPR 380/2001)ed altri con SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).
Prima di presentare all'ufficio tecnico la Segnalazione, il richiedente, supportato dal proprio tecnico, deve verificare la realizzabilità dell’intervento e acquisire i documenti necessari per la realizzazione dei lavori. Al momento della richiesta al Comune, il cittadino ed il tecnico, dovranno autocertificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla Legge.
In linea generale si utilizza la SCIA per quegli interventi che prima necessitavano di DIA salvo la manutenzione straordinaria senza interventi strutturali per cui ora si utilizza la C.I.A.L.

E’ possibile utilizzare la SCIA per:

• Restauro e risanamento conservativo.
• Ristrutturazione edilizia leggera cioè senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici e senza mutamento della destinazione d'uso.
• Manutenzione straordinaria con interventi strutturali, con aumento delle unità immobiliari e con incremento dei parametri urbanistici (nel caso in cui la manutenzione straordinaria non comprenda queste eccezioni si ricade in attività edilizia libera e va utilizzata la C.I.A.L.).

C.I.L. (Comunicazione di inizio lavori)

La CIL, ovvero la Comunicazione inizio lavori, è una procedura amministrativa-edilizia che va utilizzata quando si devono realizzare alcuni tipi d’interventi di edilizia libera come quelli di manutenzione ordinaria.

In particolare bisogna presentare la Comunicazione di inizio attività (Cil) per:
- le opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni);
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
- l’istallazione di pannelli solari;
- realizzazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

In questo caso il proprietario dell’immobile in questione (o l’affittuario, comodatario, ecc.), presenta una semplice comunicazione utilizzando la modulistica appositamente predisposta dai comuni, e la consegna all’ufficio comunale competente.

C.I.L.A. (Comunicazione di inizio lavori asseverata)

La CILA, ovvero la Comunicazione di inizio attività asseverata è quel modulo edilizio che serve per la realizzazione d’interventi di manutenzione straordinaria, che non intervengono sulle parti strutturali degli edifici, compresi frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d’uso e volumetria e per tutte le modifiche interne sui fabbricati a esercizio d’impresa.

Grazie alla CILA è possibile intervenire in modo consistente sull’appartamento, spostare tramezzi interni e aprire nuove porte, con una semplice comunicazione asseverata da un tecnico.

Infatti a differenza della CIL, redatta dal semplice proprietario, la CILA richiede l’intervento di un tecnico abilitato (iscritto all’ordine degli architetti, degli ingegneri o dei geometri).
Infatti oltre a consegnare all’ufficio comunale competente il modulo CILA, è necessario allegare un progetto completo con lo stato dei luoghi prima e dopo i lavori e una relazione asseverata dal professionista che attesti la conformità dell’intervento ai requisiti normativi.

 

Contatti

Per avere informazioni contattaci negli orari di apertura dell'ufficio (8:30-12:30 e 14:30-18:30)

- telefonicamente al 3290171367

 

Puoi contattarci per qualsiasi motivazione 24/24h:

- tramite sms o whatsupp al 3290171367;

- via mail a bonini.ing@gmail.com;

- tramite facebook alla pagina Studio Tecnico Dott. Ing. Bonini Antonio;

- via fax al 030347126;

o compilala scheda che trovi qui sotto